REGOLAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE PER LA TUTELA DEI MINORI
Art. 1
Istituzione
Il Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori è stato costituito dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 14 novembre 2018, ai sensi dell’art. 29, § 2 dello Statuto e dell’art. 95 del Regolamento della Conferenza Episcopale Italiana.
Art. 2
Finalità
Il Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori offre alla Conferenza Episcopale Italiana, alle Chiese particolari, agli Istituti di Vita Consacrata e alle Società di Vita Apostolica, alle associazioni e alle altre realtà ecclesiali un supporto per quanto attiene alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili.
Art. 3
Compiti
Compete al Servizio, in collaborazione con gli Uffici e i Servizi della Segreteria Generale della CEI:
Art. 4
Struttura
La struttura del Servizio prevede:
Art. 5
Rapporti
Il Servizio opera in collegamento con gli Uffici e i Servizi della CEI e in collaborazione con la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori.
In spirito di servizio verso le Chiese particolari, mantiene viva e assidua la comunicazione con i Vescovi delegati delle Conferenze Episcopali Regionali e con i Servizi Regionali o Interdiocesani per la Tutela dei Minori.
Il Servizio può avvalersi del Centre for Child Protection della Pontifica Università Gregoriana e di altri organismi e istituzioni nazionali e internazionali di riconosciuta competenza nell’ambito della tutela dei minori.
Art. 6
Presidente
Il Presidente del Servizio è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente tra i Vescovi membri della CEI. L’incarico è quinquennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
Convoca e dirige le riunioni del Consiglio di Presidenza e della Consulta; presenta annualmente al Consiglio Episcopale Permanente della CEI una relazione sulla situazione e l’attività del Servizio, informandone preventivamente la Presidenza; può essere invitato ad intervenire ai lavori dell’Assemblea Generale e del Consiglio Episcopale Permanente per riferire su un particolare argomento di sua competenza.
Art. 7
Coordinatore
Il Coordinatore del Servizio è nominato dalla Presidenza della CEI. L’incarico è quinquennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
Dirige l’attività ordinaria del Servizio secondo le indicazioni del Consiglio di Presidenza, oltre che dei competenti organi della CEI; cura il rapporto e la collaborazione con gli uffici e gli organismi della CEI; partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza, fungendo da segretario; presenta annualmente al Consiglio di Presidenza un rapporto sulle attività svolte e i problemi emergenti.
Art. 8
Consiglio di Presidenza
Per assicurare una qualificata consulenza è costituito il Consiglio di Presidenza del Servizio, composto da almeno sette membri.
Il Consiglio ha il compito di dare il proprio contributo sulle questioni sottoposte alla sua attenzione dal Presidente e dal Coordinatore del Servizio.
I membri del Consiglio sono nominati dalla Presidenza della CEI e durano in carica cinque anni rinnovabili.
La mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive e senza giustificato motivo comporta la decadenza dall’incarico.
Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente del Servizio, che ne stabilisce l’ordine del giorno. Si riunisce in seduta plenaria almeno quattro volte all’anno e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente del Servizio.
Art. 9
Consulta nazionale
La Consulta nazionale del Servizio è costituita quale organismo di condivisione, confronto e studio di tematiche relative alla tutela dei minori. È nominata dalla Presidenza della CEI.
Sono membri della Consulta:
- un rappresentante della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori e una dell’Unione Superiore Maggiori d’Italia;
- un rappresentante della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali;
- i coordinatori dei Servizi Regionali e Interdiocesani per la tutela dei minori;
- gli esperti nominati dalla Presidenza della CEI su proposta del Presidente del Servizio.
I membri durano in carica cinque anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
La mancata partecipazione alle riunioni della Consulta per tre volte consecutive e senza giustificato motivo comporta la decadenza dall’incarico.
La Consulta è convocata e presieduta dal Presidente del Servizio, che ne stabilisce l’ordine del giorno. Si riunisce in seduta plenaria almeno due volte all’anno.
La Consulta può lavorare anche per gruppi di studio su temi particolari.